Il pedaggio è un corrispettivo dovuto commisurato alla percorrenza chilometrica effettuata dai veicoli ed alla loro classe di appartenenza, ove la percorrenza viene determinata dal passaggio alle stazioni di ingresso e di uscita della infrastruttura stessa per i sistemi chiusi o attraverso la sola stazione di uscita per i sistemi semichiusi.
Esso è basato pertanto su una tariffa unitaria, chilometrica e per classe veicolare, definita nel contratto di concessione. La tariffa è soggetta ad aggiornamento, su base annuale e comunque in tutti i casi stabiliti dall’Ente concedente.
Il pedaggio è l’importo che si paga per l’utilizzo dell’infrastruttura autostradale, come previsto dal Codice della strada ed in conformità alla disciplina tariffaria introdotta dalla Delibera ART n. 119 del 28/09/2017. Si calcola moltiplicando i chilometri della percorrenza comprensivi degli svincoli, delle bretelle di adduzione e dei tratti autostradali liberi prima e dopo il casello, costruiti e gestiti dalla Concessionaria, per la tariffa unitaria di competenza, incrementata del canone integrativo da riconoscere ad Anas ai sensi dell’art. 19, comma 9-bis del d.l. 78/2009, convertito dalla l. 102/2009, come integrato dall’articolo 15, comma 4, del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010. All’importo così ottenuto si deve aggiungere l’IVA (22%) ed applicare l’arrotondamento, per eccesso o per difetto, ai 10 centesimi di euro. La tariffa unitaria è commisurata alle caratteristiche delle tratte autostradali (di pianura o di montagna) e alla classificazione dei veicoli definita ad assi-sagoma.
I pedaggi autostradali possono essere riscossi con i sistemi di esazione di tipo “chiuso” o “semi-chiuso”.
Il pedaggio può essere pagato con le seguenti modalità:
I Service Provider di Telepedaggio attualmente accreditati a fornire servizi sulla rete autostradale italiana sono:
Sono soggetti al pagamento del pedaggio autostradale tutti i veicoli ammessi alla circolazione in autostrada ai sensi dell’art. 175 del Nuovo Codice della Strada – D. lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
Sono esentati dal pagamento del pedaggio i veicoli individuati dall’art. 373 comma 2 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.
A titolo esemplificativo sono esentati:
a) i veicoli della Polizia di Stato targati «Polizia» e dell’A.N.A.S. muniti di segni contraddistintivi;
b) i veicoli dell’Arma dei Carabinieri con targa C.C. muniti di libretto di circolazione del Ministero della difesa con annotazione di carico all’Arma dei Carabinieri;
c) i veicoli con targa C.R.I., nonché i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell’espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici;
d) i veicoli con targa V.F., nonché quelli in dotazione al Corpo permanente dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano;
e) i veicoli con targa G.d.F.;
f) i veicoli con targa C.F.S.;
g) i veicoli con targa POLIZIA PENITENZIARIA;
h) i veicoli delle Forze armate adibiti a soccorso (autoambulanze, autosoccorso, etc.) nell’espletamento del servizio o al seguito di autocolonne;
i) i veicoli delle Forze armate negli interventi di emergenza e in occasione di pubbliche calamità, nonché i veicoli civili, con targa italiana o estera, che, nell’ambito di enti o organizzazioni formalmente riconosciuti dai rispettivi Stati di appartenenza, effettuano, a seguito di calamità naturali o di eventi bellici, trasporti di beni di prima necessità in soccorso delle popolazioni colpite, purché muniti di specifica attestazione delle competenti autorità;
j) i veicoli dei funzionari del Ministero dell’interno, dell’A.N.A.S., della Direzione generale della M.C.T.C., dell’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, del Ministero dei lavori pubblici, autorizzati al servizio di polizia stradale.
Come da Ordinanza n. 876 del 13 marzo 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, è stata disposta l’esenzione del pedaggio per i cittadini ucraini provenienti dall’Ucraina e i soggetti comunque provenienti dall’Ucraina, che entrano nel territorio nazionale in conseguenza degli accadimenti in atto.
La suddetta esenzione avrà validità entro il termine di 5 giorni dall’ingresso in territorio italiano degli aventi diritto, secondo le modalità descritte nel sito web.
Per informazioni sui mancati pagamenti pedaggio clicca qui.
È stato stipulato un accordo tra le elencate Concessionarie Autostradali per favorire la corresponsione dei Rapporti di Mancato Pagamento Pedaggio (RMPP), che può essere effettuata sia in pista presidiata da esattore, sia presso uno dei Centri Rapporti con l’Utenza delle seguenti Concessionarie Autostradali:
Il pedaggio autostradale varia a seconda della classe veicolare definita ad assi-sagoma sulla base di elementi fisicamente misurabili:
La tariffa unitaria tiene conto delle caratteristiche del tratto autostradale, distinguendo tra percorsi in pianura e percorsi di montagna. Questi ultimi comportano costi maggiori a causa della presenza di viadotti e gallerie, che incidono sulle spese di costruzione, gestione e manutenzione.
Tariffe unitarie applicate all’utenza (€/Km)* valida dal 1 gennaio 2025:
TRONCO 2 A21
CLASSE VEICOLARE | A | B | 3 | 4 | 5 |
Tariffa di pianura €/Km | 0,08703 | 0,08912 | 0,11600 | 0,17739 | 0,21010 |
Tariffa di montagna €/Km | 0,10300 | 0,10549 | 0,13482 | 0,20844 | 0,24773 |
*Le tariffe indicate sono comprensive dell’IVA al 22% e comprendono la quota ANAS pari a € 0,006 per le classi A e B e € 0,018 per le classi 3, 4 e 5.